Art. 13
In vigore dal 12 dic 1988
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti sono quelle dello Stato membro alla cui legislazione sono soggette le società di cui all', paragrafo 1. Articolo 14
1. Gli Stati membri stabiliscono che tutte le persone che esercitano o che hanno esercitato un'attività presso autorità competenti sono tenute al segreto professionale. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta a titolo professionale può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forza di disposizioni legislative.
2. Il paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di comunicarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Le informazioni sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti che ricevono tali informazioni.
3. L'autorità competente che, in virtù del paragrafo 2, riceve informazioni riservate può usarle esclusivamente per l'assolvimento del suo compito.
Storico versioni
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