Art. 17

In vigore dal 12 dic 1988
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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