Art. 16

1. Il comitato di contatto istituito dall'articolo 20 della direttiva 79/279/CEE ha anche il compito di:

In vigore dal 12 dic 1988
a) consentire una concertazione regolare su tutti i problemi concreti che l'applicazione della presente direttiva può suscitare e sui quali risultino utili scambi di opinioni; b) agevolare la concertazione tra gli Stati membri relativamente agli obblighi più rigorosi o supplementari che questi ultimi possono esigere conformemente all', per pervenire ad un ravvicinamento degli obblighi imposti in tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato; c) consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi o sulle modifiche da apportare alla presente direttiva.
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