Art. 12

In vigore dal 12 dic 1988
1. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva e ne informano la Commissione, precisandone, se del caso, l'eventuale ripartizione delle competenze. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano dei poteri necessari all'adempimento del loro compito. 3. Le autorità competenti degli Stati membri si forniscono reciprocamente la cooperazione necessaria all'adempimento del loro compito e si scambiano tutte le informazioni utili a tal fine.
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