Art. 7

In vigore dal 12 dic 1988
Per valutare se una persona fisica o un ente giuridico di cui all', paragrafo 1 siano tenuti ad effettuare la dichiarazione prevista dall', paragrafo 1 e all' è opportuno assimilare ai diritti di voto da essi detenuti: - i diritti di voto detenuti in nome proprio da altre persone, per conto di tale persona o ente; - i diritti di voto detenuti dalle imprese controllate da tale persona o ente; - i diritti di voto detenuti da un terzo con il quale tale persona o ente ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto che detengono, una politica comune durevole nei confronti della gestione della società in questione; - i diritti di voto detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona o ente o con una delle imprese controllate da tale persona o ente e che prevede un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto; - i diritti di voto connessi con le azioni detenute da tale persona o ente che sono depositati in garanzia, sempreché il depositario detenga i diritti di voto e dichiari la sua volontà di esercitarli; in tal caso essi vengono assimilati ai diritti di voto che quest'ultimo detiene; - i diritti di voto connessi con le azioni di cui tale persona o ente ha l'usufrutto; - i diritti di voto che tale persona o ente o una delle altre persone o degli altri enti di cui ai trattini precedenti può acquistare, di propria iniziativa, in virtù di un accordo formale; in questo caso, le informazioni previste all', paragrafo 1 sono fornite alla data dell'accordo; - i diritti di voto connessi con le azioni depositate presso tale persona o ente e che possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona o ente in assenza di istruzioni specifiche dei detentori. Qualora una persona o un ente possa esercitare in una società diritti di voto di cui al primo comma, ultimo trattino e l'insieme di tali diritti di voto in connessione con gli altri diritti di voto che tale persona o ente detiene in questa società raggiunga o superi una delle soglie di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre, in deroga all', paragrafo 1, che tale persona o ente è obbligato soltanto ad informare la società entro un termine di ventun giorni di calendario prima dell'assemblea generale della società.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1988/627 — Testo vigente | Portale Normativo