Art. 10

In vigore dal 12 dic 1988
1. La società che ha ricevuto la dichiarazione di cui all', paragrafo 1, primo comma deve a sua volta informarne quanto prima il pubblico in ciascuno degli Stati membri in cui le sue azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori, comunque non oltre nove giorni di calendario dopo aver ricevuto la dichiarazione. Uno Stato membro può prevedere che l'informazione del pubblico, di cui al primo comma, sia assicurata non dalla società ma dall'autorità competente e, eventualmente, in cooperazione con la società. 2. L'informazione di cui al paragrafo 1 deve essere pubblicata in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro o negli Stati membri interessati oppure essere messa a disposizione del pubblico in forma scritta nei luoghi indicati in annunci da inserire in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione in tali Stati o con altri mezzi equivalenti autorizzati dalle autorità competenti. Dette informazioni devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali oppure in una di esse o in un'altra lingua, a condizione che nello Stato membro in questione la o le lingue ufficiali o l'altra lingua siano d'uso comune in materia finanziaria e accettate dalle autorità competenti.
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