Art. 5

In vigore dal 12 dic 1988
Gli Stati membri prevedono che in occasione della prima assemblea generale di una società di cui all', paragrafo 1 che abbia luogo più di tre mesi dopo la trasposizione della presente direttiva nel diritto nazionale le persone fisiche o gli enti giuridici di cui all', paragrafo 1 debbono informare la società e contemporaneamente la o le autorità competenti allorché detengano il 10 % o più dei diritti di voto, precisando la percentuale dei diritti di voto effettivamente detenuta, salvo se dette persone fisiche o detti enti giuridici abbiano già fatto una dichiarazione conformemente all'. Nel mese successivo all'assemblea generale, il pubblico viene informato di tutte le partecipazioni pari o superiori al 10 %, alle condizioni previste dall'.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1988/627 — Testo vigente | Portale Normativo