Art. 2
In vigore dal 12 dic 1988
Ai sensi della presente direttiva, per « acquisto di una partecipazione » si intende non soltanto l'acquisto di una partecipazione, ma altresì qualsiasi altro ottenimento di una partecipazione indipendentemente dal suo titolo o dal procedimento utilizzato, ivi compresa ogni partecipazione ottenuta in virtù dei casi previsti dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:627:oj#art-2