Art. 6
In vigore dal 12 dic 1988
Qualora l'acquirente o il cedente di una partecipazione importante, come definita all', faccia parte di un insieme di imprese tenute a stabilire, ai sensi della direttiva 83/349/CEE (1), dei conti consolidati, l'acquirente o il cedente è esentato dall'obbligo di effettuare la dichiarazione di cui all', paragrafo 1 e all' se viene effettuata dall'impresa madre o, quando l'impresa madre è essa stessa un'impresa figlia, dall'impresa madre di quest'ultima.
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