Art. 3

In vigore dal 12 dic 1988
Gli Stati membri possono assoggettare le persone fisiche, gli enti giuridici e le società di cui all', paragrafo 1 ad obblighi più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva o ad obblighi supplementari purché essi si applichino in maniera generale a tutti gli acquirenti e cedenti e a tutte le società o a tutti gli acquirenti e cedenti e a tutte le società di un determinato tipo.
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