Art. 8
In vigore dal 12 dic 1988
1. Ai sensi della presente direttiva si intende per « impresa controllata » ogni impresa nella quale una persona fisica o un ente giuridico:
a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci, ovvero
b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socia di tale impresa, ovvero
c) è azionista o socia e esercita da sola, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa, il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di questa ultima.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre devono essere sommati i diritti di qualsiasi altra impresa controllata nonché delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'impresa controllata.
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