Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 dic 1988
Ai sensi della presente direttiva, per « acquisto di una partecipazione » si intende non soltanto l'acquisto di una partecipazione, ma altresì qualsiasi altro ottenimento di una partecipazione indipendentemente dal suo titolo o dal procedimento utilizzato, ivi compresa ogni partecipazione ottenuta in virtù dei casi previsti dall'.
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