Art. 15

In vigore dal 12 dic 1988
Gli Stati membri prevedono sanzioni adeguate per l'eventualità in cui le persone fisiche o gli enti giuridici, così come le società di cui all', paragrafo 1, non rispettino la presente direttiva.
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Art. 15 Direttiva (UE) 1988/627 — Testo vigente | Portale Normativo