Art. 8
In vigore dal 15 set 1986
1. Per l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del proprio regime nazionale di sicurezza sociale, ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di cui all' rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, conformemente agli .
Vanno riconosciuti anche i certificati delle competenti autorità della Repubblica federale di Germania relativi all'equipollenza tra gli attestati di studio rilasciati dalle competenti autorità della Repubblica democratica tedesca e i diplomi, certificati ed altri titoli di cui al primo comma.
2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui all', paragrfo 4, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro nel proprio territorio gli stessi effetti dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati e che consentono l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del suo regime nazionale di sicurezza sociale.
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