Art. 12
In vigore dal 15 set 1986
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi notificano altresì alla Commissione la data di entrata in vigore delle suddette misure.
2. Non appena uno Stato membro ha notificato alla Commissione la data di entrata in vigore delle disposizioni che ha adottato, conformemente all', la Commissione ne dà comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee indicando la denominazione del diploma, certificato o altro titolo di formazione e se del caso del titolo professionale adottata dallo Stato membro in questione.
Storico versioni
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