Art. 10

In vigore dal 15 set 1986
1. Fatto salvo l', gli Stati membri ospitanti vigilano affinché ai beneficiari dell' sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo, ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell'istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo. 2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha acquisito, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo Stato membro ospitante.
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Art. 10 Direttiva (UE) 1986/457 — Testo vigente | Portale Normativo