Art. 5

In vigore dal 15 set 1986
1. Fermo restando il principio della formazione a tempo pieno enunciato nell', paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare, oltre a detta formazione a tempo pieno, una formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto, purché vengano rispettate le seguenti condizioni particolari: - la durata complessiva della formazione non può essere abbreviata in ragione del fatto che è effettuata a tempo ridotto; - l'orario settimanale della formazione a tempo ridotto non può essere inferiore al 60 % dell'orario settimanale a tempo pieno; - la formazione a tempo ridotto deve comportare un certo numero di periodi di formazione a tempo pieno, sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte dispensata presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie. Questi periodi di formazione a tempo pieno sono di numero e di durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale. 2. La formazione a tempo ridotto deve avere un livello qualitativo equivalente a quello della formazione a tempo pieno. Essa viene comprovata dal diploma, certificato o altro titolo di cui all'.
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