Art. 7
In vigore dal 15 set 1986
1. A partire dal 1o gennaio 1995, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni relative ai diritti acquisiti, subordinano l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito dei loro regimi di sicurezza sociale al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'.
Tuttavia gli Stati membri possono esonerare da tale condizione le persone che stiano seguendo un corso di formazione specifica in medicina generale.
2. Ogni Stato membro determina i diritti acquisiti. Tuttavia esso deve considerare come acquisito il diritto di esercitare le attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del suo regime nazionale di sicurezza sociale senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all' per tutti i medici che godano di tale diritto al 31 dicembre 1994 ai sensi della direttiva 75/362/CEE e, alla data menzionata, siano stabiliti nel suo territorio avendo beneficiato delle disposizioni degli o 9, paragrafi 1, di tale direttiva.
3. Ogni Stato membro può applicare il paragrafo 1 prima del 1o gennaio 1995 a condizione che qualsiasi medico che abbia acquisito la formazione di cui all' della direttiva 75/363/CEE in un altro Stato membro possa stabilirsi nel suo territorio fino al 31 dicembre 1994 ed esercitare nel quadro del suo regime nazionale di sicurezza sociale invocando il beneficio delle disposizioni degli o 9, paragrafo 1, della direttiva 75/362/CEE. 4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro rilasciano su richiesta un certificato che attesti il diritto di esercitare le attività di medico in quanto medico generico nell'ambito dei loro regimi nazionali di sicurezza sociale, senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all' ai medici titolari di diritti acquisiti ai sensi del paragrafo 2.
5. Il paragrafo 1 non pregiudica la facoltà degli Stati membri di consentire nel proprio territorio, in forza della propria regolamentazione, l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale a persone che non siano titolari di diplomi, certificati o altri titoli comprovanti una formazione di medico ed una formazione specifica in medicina generale, entrambe acquisite in uno Stato membro, ma che siano titolari di diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti tali formazioni, o una di esse, conseguiti in un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:457:oj#art-7