Art. 11
In vigore dal 15 set 1986
In base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione delle formazioni nel settore della medicina generale, la Commissione presenta al Consiglio, entro e non oltre il 1o gennaio 1997, una relazione sull'applicazione della presente direttiva ed eventualmente proposte adeguate affinché ogni medico abbia una formazione appropriata che risponda alle esigenze specifiche dell'esercizio della medicina generale. Il Consiglio delibererà in merito alle proposte secondo le procedure stabilite dal trattato.
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