Art. 6

In vigore dal 15 set 1986
1. Indipendentemente dalle disposizioni da essi adottate in merito ai diritti acquisiti, gli Stati membri, possono rilasciare il diploma, certificato o altro titolo di cui all' ad un medico che non abbia seguito la formazione prevista dagli , ma che possieda un'altra formazione complementare comprovata da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro; tuttavia essi possono rilasciare il diploma, certificato o altro titolo soltanto se questo comprova conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quelle acquisite con la formazione prevista dagli . 2. Nelle norme che essi adottano conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri determinano in particolare in che misura la formazione complementare già acquisita dal richiedente e la sua esperienza professionale possano essere prese in considerazione per sostituire la formazione prevista dagli . Gli Stati membri possono rilasciare il diploma, certificato o altro titolo di cui all' soltanto se il richiedente ha acquisito in medicina generale un'esperienza di almeno sei mesi presso un ambulatorio di medicina generale o un centro nel quale i medici dispensano cure primarie, conformemente all', paragrafo 1, lettera c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:457:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo