Art. 1

In vigore dal 15 set 1986
Ogni Stato membro che dispensa nel suo territorio il ciclo completo di formazione di cui all' della direttiva 75/363/CEE istituisce una formazione specifica in medicina generale, che risponda almeno alle condizioni di cui agli della presente direttiva in modo che i primi diplomi, certificati od altri titoli che la comprovano siano rilasciati al più tardi il 1o gennaio 1990.
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