Art. 2

1. La formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 1 deve soddisfare almeno le seguenti condizioni:

In vigore dal 15 set 1986
a) essere accessibile solo previo compimento e convalida di almeno sei anni di studio nel ciclo di formazione di cui all' della direttiva 75/363/CEE; b) avere una durata di almeno due anni a tempo pieno e svolgersi sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti; c) essere più pratica che teorica. L'insegnamento pratico è impartito, per sei mesi almeno, in un centro ospedaliero abilitato che disponga delle attrezzature e dei servizi necessari nonché, per sei mesi almeno, presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; esso si svolge in contatto con altri istituti o strutture sanitarie che si occupano di medicina generale; tuttavia, fatti salvi i periodi minimi summenzionati, la formazione pratica può essere dispensata durante un periodo massimo di sei mesi presso altri istituti o strutture sanitarie riconosciuti che si occupano di medicina generale; d) comportare una partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora. 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di differire l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), relative alle durate minime di formazione al più tardi fino al 1o gennaio 1995. 3. Gli Stati membri subordinano il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 3 della direttiva 75/362/CEE. 4. Gli Stati membri designano le autorità o gli enti competenti per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale. Articolo 3 Qualora al momento della notifica della presente direttiva una Stato membro assicuri una formazione in medicina generale per mezzo di una esperienza in medicina generale acquisita dal medico nel proprio studio sotto la sorveglianza di un direttore di tirocinio riconosciuto, lo Stato membro in questione può mantenere, a titolo sperimentale, tale formazione, purché - sia conforme all', paragrafo 1, lettere a) e b), nonché al paragrafo 3 dello stesso articolo; - abbia una durata pari al doppio della differenza tra la durata prevista all', paragrafo 1, lettera b), e il totale dei periodi previsti al terzo trattino del presente articolo; - comporti un periodo in ambiente ospedaliero riconosciuto che disponga di attezzature e servizi adeguati, nonché un periodo presso un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; a decorrere dal 1o gennaio 1995 ognuno dei due periodi avrà una durata di almeno sei mesi.
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