Art. 4
In vigore dal 15 set 1986
In base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione delle formazioni nel settore della medicina generale, la Commissione presenta al Consiglio, entro e non oltre il 1o gennaio 1996, una relazione sull'applicazione degli e proposte appropriate per proseguire l'armonizzazione della formazione dei medici generici.
Il Consiglio, secondo le procedure stabilite dal trattato, delibera su queste proposte anteriormente al 1o gennaio 1997.
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