Art. 8
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate affinché:
In vigore dal 12 mag 1986
a) la concezione, la costruzione e/o la realizzazione di nuovi impianti (nuove fabbriche, nuovi impianti o nuove macchine, ampliamenti o modifiche sostanziali di fabbriche o impianti esistenti, sostituzione di impianti o macchine) rispettino l', para- grafo 1;
b) se un nuovo articolo (utensile, macchina, apparecchiatura, ecc.) destinato ad essere utilizzato durante il lavoro può provocare, in un lavoratore che l'utilizza durante il periodo convenzionale di otto ore in modo appropriato, un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o superiore a 85 dB (A) o una pressione acustica istantanea non ponderata il cui valore massimo è pari o superiore a 200 Pa, sia resa disponibile un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle condizioni di utilizzazione da specificare.
2. Il Consiglio fisserà su proposta della Commissione i requisiti in base ai quali, nei limiti in cui ciò sia ragionevolmente praticabile, gli articoli di cui al paragrafo 1, lettera b), se correttamente utilizzati, non producano un rumore che possa costituire un rischio per l'udito.
Storico versioni
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