Art. 7

In vigore dal 12 mag 1986
1. Qualora l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore non possa essere ragionevolmente ridotta al di sotto di 85 dB (A), il lavoratore esposto ha diritto ad un controllo della sua funzione uditiva eseguito da un medico o sotto la responsabilità di un medico e, se questo lo ritiene necessario, da un medico specialista. Le modalità secondo cui è effettuato il controllo sono determinate dagli Stati membri conformemente alle loro legislazioni e prassi. 2. Obiettivo del controllo è l'accertamento di qualsiasi diminuzione dell'udito dovuto al rumore e la conservazione della funzione uditiva. 3. I risultati del controllo sono conservati in conformità della legislazione e della prassi nazionali. I lavoratori hanno accesso ai risultati che li riguardano nella misura consentita dalla legislazione e dalle prassi nazionali. 4. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché, nell'ambito del controllo, il medico e/o l'autorità responsabile forniscano indicazioni appropriate sulle misure protettive o preventive individuali eventualmente da adottare.
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