Art. 5

In vigore dal 12 mag 1986
1. I rischi risultanti dall'esposizione al rumore devono essere ridotti al livello minimo ragionevolmente praticabile tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure di controllo del rumore, segnatamente alla fonte. 2. Quando l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore o il valore massimo della pressione acustica istantanea non ponderata supera, rispettivamente, 90 dB (A) e 200 Pa: a) le cause del superamento di tali livelli vengono accertate e il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e/o organizzative allo scopo di ridurre, se ciò risulti ragionevolmente praticabile, l'esposizione dei lavoratori al rumore; b) i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento ricevono un'informazione adeguata sul superamento di tali livelli e sulle misure adottate in applicazione della lettera a).
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Art. 5 Direttiva (UE) 1986/188 — Testo vigente | Portale Normativo