Art. 6
In vigore dal 12 mag 1986
1. Fatto salvo l', quando l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore o il valore massimo della pressione acustica istantanea non ponderata supera, rispettivamente, 90 dB (A) e 200 Pa, devono essere utilizzati dispositivi individuali di protezione dell'udito.
2. Quando l'esposizione di cui al paragrafo 1 può verosimilmente superare 85 dB (A) devono essere posti a disposizione dei lavoratori dispositivi individuali di protezione dell'udito.
3. I dispositivi individuali di protezione dell'udito devono essere forniti in numero sufficiente dal datore di lavoro; alla scelta dei modelli sono associati i lavoratori interessati, in conformità della legislazione e della prassi nazionali.
I dispositivi devono essere adattati alla persona considerata e alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sua sicurezza e della sua salute. Ai fini della presente direttiva essi sono considerati appropriati e adeguati se ci si può ragionevolmente attendere che quando siano correttamente usati il rischio per l'udito sia mantenuto ad un livello inferiore a quello derivante dall'esposizione di cui al paragrafo 1.
4. Qualora l'applicazione del presente articolo comporti un rischio d'incidente, quest'ultimo deve essere ridotto in misura ragionevolmente praticabile con provvedimenti appropriati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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