Art. 3

In vigore dal 12 mag 1986
1. Il rumore durante il lavoro viene valutato e, se necessario, misurato per identificare i lavoratori e i luoghi di lavoro considerati dalla presente direttiva e determinare le condizioni in cui si applicano le disposizioni specifiche di questa. 2. La valutazione e la misurazione di cui al paragrafo 1 vengono programmate ed effettuate con competenza ad opportuni intervalli sotto la responsabilità dei datori di lavoro. Ogni campionatura deve essere rappresentativa dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore al rumore. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle condizioni esistenti, considerate in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata di esposizione, i fattori d'ambiente e le caratteristiche dell'apparecchio di misura. Tali metodi e strumentazioni devono permettere di determinare le grandezze definite nell' e di stabilire se nella fattispecie i valori fissati nella presente direttiva sono superati. 3. Gli Stati membri possono prescrivere che l'esposizione personale al rumore sia sostituita dal rumore sul luogo di lavoro. In questo caso, agli effetti degli articoli da 4 a 10 il criterio dell'esposizione personale al rumore è sostituito da quello dell'esposizione al rumore per la durata quotidiana del lavoro, ma almeno per otto ore, nei luoghi in cui si trovano i lavoratori. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che al momento della misurazione del rumore si tenga conto in modo particolare del rumore impulsivo. 4. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono associati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, alla valutazione e alla misurazione di cui al paragrafo 1. Queste ultime sono soggette a revisione se vi è ragione di ritenere che siano inesatte o se si verifica un cambiamento materiale nel lavoro. 5. La registrazione e la conservazione dei dati ottenuti in applicazione del presente articolo sono garantite in modo appropriato, in conformità della legislazione e della prassi nazionali. Il medico e/o l'autorità responsabile nonché i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa hanno accesso a tali dati, in conformità della legislazione e della prassi nazionali.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1986/188 — Testo vigente | Portale Normativo