Art. 4
In vigore dal 12 mag 1986
1. Quando l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore o il valore massimo della pressione acustica istantanea non ponderata possono verosimilmente superare, rispettivamente, 85 dB (A) e 200 Pa (1), vengono adottate opportune misure per garantire che:
a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento ricevano un'informazione e, se opportuno, una formazione adeguata per quanto riguarda:
- i rischi potenziali derivanti per il loro udito dalla esposizione al rumore.
- le misure adottate in applicazione della presente direttiva,
- l'obbligo di conformarsi alle misure di protezione e di prevenzione, conformemente alla legislazione nazionale,
- l'uso di dispositivi individuali di protezione e il ruolo del controllo della funzione uditiva a norma dell';
b) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento abbiano accesso ai risultati delle valutazioni e delle misurazioni del rumore effettuate a norma dell' e possano ottenere spiegazioni sul significato di tali risultati.
2. Sui luoghi di lavoro che possono verosimilmente comportare un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 85 dB (A), i lavoratori sono adeguatamente informati in merito a dove e quando si applicano le disposizioni dell'.
Sui luoghi di lavoro che possono comportare un'esposizione quotidiana personale del lavoratore al rumore superiore a 90 dB (A) o un valore massimo della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 200 Pa, l'informazione di cui al primo comma, se ragionevolmente praticabile, si traduce in una segnaletica appropriata. I luoghi in questione sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali misure siano ragionevolmente praticabili.
Storico versioni
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