Art. 1
In vigore dal 12 mag 1986
1. La presente direttiva, che è la terza direttiva particolare ai sensi della direttiva 80/1107/CEE, ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, nella misura in cui essa lo preveda espressamente, contro i rischi per la salute e la sicurezza, compresa la prevenzione degli eventuali rischi derivanti da un'esposizione al rumore durante il lavoro.
2. La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori, compresi quelli esposti alle radiazioni in cui al trattato CEEA, esclusi i lavoratori della navigazione marittima e della navigazione aerea.
Ai fini della presente direttiva, i termini « lavoratori della navigazione marittima e della navigazione aerea » designano il personale a bordo.
Su proposta della Commissione il Consiglio esaminerà, anteriormente al 1o gennaio 1990, la possibilità di applicare la presente direttiva ai lavoratori della navigazione marittima e della navigazione aerea.
3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre, nell'osservanza del trattato, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscano, allorché sia possibile, una maggiore protezione dei lavoratori e/o che siano volte a ridurre il livello del rumore durante il lavoro, agendo alla fonte del rumore stesso, segnatamente per raggiungere valori d'esposizione che evitino inconvenienti inutili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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