Art. 9
In vigore dal 12 mag 1986
1. Laddove le caratteristiche di un posto di lavoro comportino una variazione notevole dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore al rumore, da una giornata lavorativa all'altra, gli Stati membri possono in via eccezionale accordare per lavoratori che svolgono particolari compiti deroghe all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, ed all', paragrafo 1, a condizione tuttavia che adeguati controlli mostrino che la media settimanale di esposizione del lavoratore al rumore rispetti il valore limite fissato da dette disposizioni.
2. a) In situazioni eccezionali in cui non sia ragionevolmente praticabile ridurre, mediante misure tecniche o organizzative, l'esposizione quotidiana personale al rumore al di sotto di 90 dB (A) e garantire che i dispositivi individuali di protezione previsti all' siano appropriati ed adeguati a norma del paragrafo 3, secondo comma, di tale articolo, gli Stati membri possono accordare deroghe a questa disposizione per periodi limitati; le deroghe sono rinnovabili.
In tal caso devono, tuttavia, essere usati dispositivi individuali di protezione che garantiscano il massimo grado di protezione ragionevolmente praticabile.
b) Gli Stati membri possono inoltre prevedere in via eccezionale, per lavoratori che svolgono compiti particolari, deroghe all', paragrafo 1, se l'applicazione di questa disposizione comporta un aggravamento del rischio complessivo per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori considerati e se non è ragionevolmente praticabile ridurre tale rischio con altri mezzi.
c) Le deroghe di cui alle lettere a) e b) devono essere subordinate a condizioni che assicurino, tenuto conto delle circostanze particolari, la riduzione al minimo del rischio che ne risulta. Esse formano oggetto di un riesame periodico e sono revocate non appena ragionevolmente praticabile.
d) Gli Stati membri trasmettono ogni due anni alla Commissione un prospetto globale adeguato delle deroghe di cui alle lettere a) e b). La Commissione ne informa gli Stati membri nel modo appropriato.
Storico versioni
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