Art. 13
In vigore dal 12 mag 1986
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese, è applicabile la data del 1o gennaio 1991.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni
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