Art. 11

In vigore dal 12 mag 1986
Gli Stati membri fanno in modo che le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano consultate prima dell'adozione delle disposizioni per l'attuazione delle misure di cui alla presente direttiva e che i rappresentanti dei lavoratori nelle imprese o negli stabilimenti, qualora esistano, possano verificare l'applicazione o esservi associati. Articolo 12 1. La misurazione del rumore e il controllo della funzione uditiva dei lavoratori sono effettuati secondo metodi che soddisfino almeno alle disposizioni degli rispettivamente. 2. Gli allegati I e II contengono indicazioni per la misurazione del rumore e il controllo della funzione uditiva dei lavoratori. Essi sono adattati al progresso tecnico conformemente alla direttiva 80/1107/CEE e secondo la procedura prevista dall' della stessa.
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