Capo I

Art. 8

C o l l a b o r a t o r i

In vigore dal 5 ott 1993
1. È sempre dovuto al perito agrario il rimborso delle spese sostenute per canneggiatori, indicatori, manovali e per qualsiasi altra forma di collaborazione.
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C o l l a b o r a t o r i (Art. 8 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo