Capo I
Art. 8
C o l l a b o r a t o r i
In vigore dal 5 ott 1993
1. È sempre dovuto al perito agrario il rimborso delle spese sostenute per canneggiatori, indicatori, manovali e per qualsiasi altra forma di collaborazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-8