Capo I
Art. 9
Rimborso spese
In vigore dal 5 ott 1993
1. È dovuto al perito agrario, il rimborso di tutte le spese sostenute per ricerche catastali, certificati, corrispondenza, tasse, bolli, carte legali, copie eliografiche, disegni e di quanto necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto.
2. Il professionista ha diritto, inoltre, al rimborso delle spese di trasporto per via ordinaria e straordinaria.
3. Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori di concetto sulla base della tariffa di 1a classe delle Ferrovie dello Stato o delle vie di navigazione; sulla base delle tariffe di 2a classe per il personale di aiuto.
4. Le spese per l'uso dei mezzi privati sono compensate
per chilometro in ragione del 30% del costo ufficiale,
per litro, della benzina super.
5. Il lavoro di corrispondenza è compensato a parte, a discrezione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-9