Capo I

Art. 10

C o n s u l t a z i o n i

In vigore dal 5 ott 1993
1. Qualora il perito agrario si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al parere di altro professionista per l'esecuzione dell'incarico e ne abbia ottenuto autorizzazione dal committente, il compenso spettante a quest'ultimo resta a carico del committente stesso.
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C o n s u l t a z i o n i (Art. 10 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo