Capo I
Art. 10
C o n s u l t a z i o n i
In vigore dal 5 ott 1993
1. Qualora il perito agrario si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al parere di altro professionista per l'esecuzione dell'incarico e ne abbia ottenuto autorizzazione dal committente, il compenso spettante a quest'ultimo resta a carico del committente stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-10