Capo I
Art. 7
Interruzione dell'incarico
In vigore dal 5 ott 1993
1. Quando il lavoro venga interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto.
2. Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.
3. In caso di interruzione del lavoro per cause di forza maggiore o per recesso del perito agrario senza giusta causa i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del codice civile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-7