Capo I

Art. 2

Circoscrizione e obbligatorietà delle tariffe

In vigore dal 5 ott 1993
1. Il perito agrario è tenuto ad applicare la presente tariffa ed è soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del consiglio del collegio nel cui albo il professionista è iscritto.
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