Capo I
Art. 2
2 / 76Circoscrizione e obbligatorietà delle tariffe
In vigore dal 5 ott 1993
1. Il perito agrario è tenuto ad applicare la presente tariffa ed è soggetto, per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del consiglio del collegio nel cui albo il professionista è iscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-2