Capo I

Art. 4

Diritti del committente

In vigore dal 5 ott 1993
1. Il committente, salvo particolari pattuizioni e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto al professionista a norma della presente tariffa, ha diritto ad una sola copia di tutti gli elaborati ai quali si riferisce l'incarico commesso. 2. Il perito agrario è tenuto a fornire al committente i dati, le notizie e gli atti concernenti l'elaborato, necessari alla piena utilizzazione dell'opera.
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Diritti del committente (Art. 4 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo