Capo I
Art. 3
Liquidazione delle specifiche
In vigore dal 5 ott 1993
1. È facoltà del perito agrario e del committente di chiedere al consiglio del collegio la revisione e liquidazione delle specifiche.
La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione e, occorrendo, dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della stessa.
2. Sulla liquidazione spetta al collegio, un diritto pari al 2% della somma liquidata.
3. Quando la richiesta è fatta direttamente dall'autorità giudiziaria nulla è dovuto al collegio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-3