Art. 3 · Liquidazione delle specifiche
Capo I

Art. 3

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Liquidazione delle specifiche

In vigore dal 5 ott 1993
1. È facoltà del perito agrario e del committente di chiedere al consiglio del collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione e, occorrendo, dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della stessa. 2. Sulla liquidazione spetta al collegio, un diritto pari al 2% della somma liquidata. 3. Quando la richiesta è fatta direttamente dall'autorità giudiziaria nulla è dovuto al collegio.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-3