Capo I
Art. 1
Oggetto della tariffa
In vigore dal 5 ott 1993
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, e in particolare l' che prevede l'approvazione da parte del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle deliberazioni del consiglio dell'apposito Collegio nazionale concernenti la determinazione della tariffa degli onorari e delle indennità, nonché dei criteri di rimborso delle spese spettanti ai periti agrari;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 12-13 aprile 1990 e 13 dicembre 1991;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell', penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DEI PERITI AGRARI
Capo I
NORME GENERALI
.
Oggetto della tariffa
1. La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità, e per la liquidazione delle spese spettanti al perito agrario per le prestazioni professionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-1