Capo I

Art. 1

Oggetto della tariffa

In vigore dal 5 ott 1993
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, e in particolare l' che prevede l'approvazione da parte del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle deliberazioni del consiglio dell'apposito Collegio nazionale concernenti la determinazione della tariffa degli onorari e delle indennità, nonché dei criteri di rimborso delle spese spettanti ai periti agrari; Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le deliberazioni del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 12-13 aprile 1990 e 13 dicembre 1991; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell', penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI PERITI AGRARI Capo I NORME GENERALI . Oggetto della tariffa 1. La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità, e per la liquidazione delle spese spettanti al perito agrario per le prestazioni professionali.
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Oggetto della tariffa (Art. 1 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo