Capo IVSez. III

Art. 61

Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita negli affitti o locazioni in genere

In vigore dal 5 ott 1993
Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita negli affitti o locazioni in genere 1. L'onorario spettante al perito agrario per assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita, nei contratti di affito o di locazione di immobili, è fissato dalla tabella 6. 2. Il compenso per l'assistenza nelle contrattazioni per affitti e nelle locazioni in genere va calcolato sul canone del primo anno.
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Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita negli affitti o locazioni in genere (Art. 61 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo