Capo IV›Sez. III
Art. 61
Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita negli affitti o locazioni in genere
In vigore dal 5 ott 1993
Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita
negli affitti o locazioni in genere
1. L'onorario spettante al perito agrario per assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita, nei contratti di affito o di locazione di immobili, è fissato dalla tabella 6.
2. Il compenso per l'assistenza nelle contrattazioni per affitti e nelle locazioni in genere va calcolato sul canone del primo anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-61