Capo IVSez. III

Art. 59

Direzione ed amministrazione

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per la direzione di aziende e cooperative agricole, zootecniche, boschive, di industrie agrarie, agromeccaniche, di servizi, di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e dei mezzi e prodotti per le stesse e comunque di tutte quelle attività che alle predette possono assimilarsi l'onorario del perito agrario è calcolato nella misura a percentuale fissata nella tabella 5. 2. Per l'amministrazione di aziende di cui al precedente punto 1 l'onorario è quello previsto dalla tabella 5, maggiorato del 100%. 3. Per le funzioni contabili e/o amministrative, compete l'onorario di cui alla tabella 5 (applicata ad ogni singola voce di bilancio). 4. In mancanza di produzione lorda l'onorario va calcolato a vacazione.
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Direzione ed amministrazione (Art. 59 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo