Capo IV›Sez. IV
Art. 63
Costruzioni edilizie, idrauliche ed impianti in genere
In vigore dal 5 ott 1993
1. L'onorario spettante al perito agrario per progettazione, direzione, collaudo e liquidazione dei lavori concerne le seguenti opere:
a) costruzioni rurali e zootecniche comprendenti abitazioni, annessi rustici, ricoveri per bestiame, capannoni per ricovero macchine ed attrezzi agricoli, magazzini per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli in genere;
b) costruzioni per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per le industrie agrarie;
c) costruzioni rurali di cui ai paragrafi a) e b) in zone sismiche e asismiche;
d) sopraelevazioni e restauri degli edifici e dei fabbricati di cui ai paragrafi a) e b);
e) opere e lavori in terra;
f) strade in generale;
g) opere stradali a sè stanti e relativi manufatti;
h) canali;
i) arginature;
l) opere idrauliche (pozzi, laghetti od invasi collinari);
m) condotte idrauliche, poderali ed interpoderali;
n) controllo delle acque (drenaggio) e distribuzione delle acque;
o) bonifiche idrauliche ed irrigazioni, anche con sollevamento meccanico ed elettrico;
p) derivazioni ed adduzioni di acque da corsi fluviali e torrenziali a scopo di irrigazione delle colture;
q) progetti di bonifica agraria e di trasformazione fondiaria;
r) progetti di parchi, verde pubblico e privato, giardini ed opere di interesse paesaggistico in genere, d'impianti arboreti di colture protette, d'impianti boschivi e da legno in genere.
L'onorario si calcola con le percentuali previste dalle tabelle 9 e 10.
2. Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera ma si limita ad alcune delle prestazioni l'onorario percentuale previsto nella tabelle 9 e 10 è moltiplicato per le aliquote corrispondenti alle prestazioni effettivamente compiute, e di cui alla tabella 11, aumentate del 25%.
3. Per la misura e la contabilità dei lavori, spetta l'onorario stabilito dalla tabella 12.
4. L'aggiornamento dei prezzi è compensato con una aliquota pari al 20% di quanto previsto, per il preventivo particolareggiato, nel combinato delle tabelle 9 e 11 nella misura del 40% della stessa, nel caso di nuove analisi dei prezzi.
5. Per il collaudo delle opere l'onorario è pari al 10% di quello stabilito dalla tabella 9, mentre per il collaudo eseguito secondo le norme stabilite dall'ex genio civile dalle regioni, province e comuni, l'onorario è pari al 20% di quello fissato dalla tabella 9.
6. In caso di revisione dei prezzi, spetta un compenso pari al 30% di quanto previsto dalla tabella 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-63