Capo IV›Sez. III
Art. 60
Consulenze e curatele
In vigore dal 5 ott 1993
1. La consulenza e la curatela di quanto previsto dall' sono comprese in base alla tabella 5.
2. Qualora l'oggetto della prestazione non produca un reddito proprio, l'onorario è computato a vacazione.
3. Sono sempre compensate a parte le prestazioni che implicano progetti, interventi in causa, arbitrati.
4. Per la consulenza alle aziende in via di trasformazione o di bonifica l'onorario previsto dalla tabella 5 è maggiorato del 25%, salvo, comunque, quanto previsto dall' della presente tariffa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-60