Capo IVSez. III

Art. 60

Consulenze e curatele

In vigore dal 5 ott 1993
1. La consulenza e la curatela di quanto previsto dall' sono comprese in base alla tabella 5. 2. Qualora l'oggetto della prestazione non produca un reddito proprio, l'onorario è computato a vacazione. 3. Sono sempre compensate a parte le prestazioni che implicano progetti, interventi in causa, arbitrati. 4. Per la consulenza alle aziende in via di trasformazione o di bonifica l'onorario previsto dalla tabella 5 è maggiorato del 25%, salvo, comunque, quanto previsto dall' della presente tariffa.
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Consulenze e curatele (Art. 60 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo