Art. 60 · Consulenze e curatele
Capo IVSez. III

Art. 60

60 / 76

Consulenze e curatele

In vigore dal 5 ott 1993
1. La consulenza e la curatela di quanto previsto dall' sono comprese in base alla tabella 5. 2. Qualora l'oggetto della prestazione non produca un reddito proprio, l'onorario è computato a vacazione. 3. Sono sempre compensate a parte le prestazioni che implicano progetti, interventi in causa, arbitrati. 4. Per la consulenza alle aziende in via di trasformazione o di bonifica l'onorario previsto dalla tabella 5 è maggiorato del 25%, salvo, comunque, quanto previsto dall' della presente tariffa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-60