Capo IVSez. IV

Art. 65

A r b i t r a t i

In vigore dal 5 ott 1993
1. In caso di arbitrati compete al perito agrario un compenso sui valori stimati, in ragione del 25% in più previsto dalle rispettive tabelle; quando non emerge un valore il compenso è commisurato a discrezione.
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A r b i t r a t i (Art. 65 Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari.) — Testo vigente | Portale Normativo