Capo IV›Sez. IV
Art. 65
A r b i t r a t i
In vigore dal 5 ott 1993
1. In caso di arbitrati compete al perito agrario un compenso sui valori stimati, in ragione del 25% in più previsto dalle rispettive tabelle; quando non emerge un valore il compenso è commisurato a discrezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-65