Capo V›Sez. IV
Art. 68
Competenze a discrezione
In vigore dal 5 ott 1993
1. In questa categoria sono comprese le prestazioni la cui determinazione non può farsi in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attività e capacità poste in atto dal perito agrario incaricato, nè in base al valore dell'oggetto della prestazione in quanto difficilmente concretizzabile in cifre.
2. In tali casi il compenso dovuto al perito agrario è determinato discrezionalmente, tenendo conto dell'importanza e delicatezza dell'incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore e pregio dell'opera e dal risultato conseguito.
3. In generale, a questa categoria appartengono le prestazioni attinenti pareri, assistenza e consulenza, scritti o meno, che non siano necessariamente connesse ad un incarico delle precedenti categorie, quali ad esempio:
a) stipulazioni di compromessi; convenzioni di servitù; transazioni; permute; scritture per cessione; convenzioni in genere; conclusioni di affari; contratti agrari generali e speciali; costituzione di consorzi e società; arbitrati; memorie e perizie rese dinanzi alle autorità o ad altri enti od organismi; brevetti; interpretazioni ed esami di: leggi, regolamenti, usi e consuetudini in materia agraria; ricettazione fitofarmaci, relazioni in materia ecologica; verbali; attestati e certificazioni, esame di atti, ricorsi, istanze e reclami e assistenza e rappresentanza in materia fiscale e tributaria;
b) inchieste e ricerche agricole e agro-alimentari,
boschive, orto-floro-frutto-vivaistiche, di trasformazione, conservazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli e di mezzi tecnici; formulazione ed analisi dei costi di produzione; rilevazione dati statistici; impianti di contabilità agraria; confronti fra i diversi tipi di produzione; classificazione di terreni; interventi a sessioni o a congressi; giudizi di accertamento di qualità, quantità e consistenza economica delle produzioni agricole, boschive, orto-floro-frutticole e vivaistiche, nonché delle industrie agrarie in genere;
c) stime di sorgenti e di acque irrigue, misurazione, regolazione e ripartizione delle acque irrigue tra gli utenti dell'impresa irrigua;
d) operazioni di revisione dei bilanci e dei rendiconti, liquidazione dei conti con tutti i titoli di debito e credito per le aziende di cui all', punto 1;
e) assistenza e consulenza nelle controversie in materia di contratti agrari;
f) piani di riparto delle spese di costruzione e manutenzione di opere comuni o consorziali.
4. A parte sono compensate, secondo le rispettive tabelle le prestazioni integrative e/o complementari quali, ad esempio, stime, rilievi, ecc.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-68